Onorevoli Colleghi! - L'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, poi confluito nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha previsto, ai commi 2 e 3, la contrattualizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, sancendo che tali rapporti sono regolati in forma negoziale, sulla base di contratti collettivi stipulati secondo i criteri e le modalità previsti dal titolo III dello stesso decreto legislativo.
      Tuttavia, il comma 4 dell'articolo 2 (poi confluito nell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001) ha stabilito che, in deroga ai commi 2 e 3, rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti una serie di categorie: i magistrati, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale della carriera diplomatica e prefettizia, nonché il personale militare e delle Forze di polizia.
      Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, che detta le procedure per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonché quello ausiliario di leva, prevede che tali procedure si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica, concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate. Tali decreti sono emanati previo accordo sindacale tra i rappresentanti del predetto personale e i rappresentanti del Governo, per le Forze di polizia ad ordinamento civile, e a seguito di specifica procedura di concertazione, per le Forze di polizia ad ordinamento militare e per le Forze armate.

 

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      Questa normativa è oggi superata e occorre porre nuovi obiettivi.
      A cominciare dal riconoscimento e dalla piena valorizzazione della specificità del rapporto di lavoro del personale addetto alla difesa e alla sicurezza del Paese. Si tratta infatti di personale costantemente impegnato a tutelare la difesa dell'ordinamento giuridico e la sicurezza dei cittadini, responsabile e garante di servizi di enorme rilievo per l'intera collettività, a cui - sempre più spesso - il Paese richiede - per fare fronte ad impegni internazionali - di partecipare anche a missioni fuori dai confini, spesso altamente rischiose. Questo personale, pur avendo caratteristiche del tutto peculiari e pur svolgendo compiti di importanza primaria, non riesce a trovare un'adeguata collocazione all'interno del pubblico impiego. L'istituzione di un comparto autonomo di negoziazione e concertazione, accompagnato dagli opportuni interventi di natura finanziaria, consente di realizzare questo obiettivo. La presente proposta di legge, quindi, dopo la istituzione - all'articolo 1 - dell'autonomo comparto «difesa e sicurezza», delega il Governo - all'articolo 2 - ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo che intervenga in tale senso, recando le opportune disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 195 del 1995.
      Si intende, inoltre, con la presente proposta di legge conseguire altri importanti risultati:

          1) il primo consiste nel superamento dell'esclusione dei dirigenti civili e militari dalle procedure contrattuali che regolano i contenuti del rapporto di lavoro per il rimanente personale. Tale esclusione non appare più giustificata alla luce dell'avvenuta contrattualizzazione dei dirigenti generali, dei prefetti e dei diplomatici;

          2) il secondo risultato consiste nella valorizzazione dell'autonomia istituzionale delle rappresentanze militari. La sentenza della Corte costituzionale n. 449 del 17 dicembre 1999, infatti, riconosce che «il legislatore mostra attenzione verso le istanze avanzate dagli organi di rappresentanza delle Forze armate con riguardo ad una più compiuta definizione degli spazi di intervento e di autonomia ad essi riservati» e fa esplicito riferimento alla opportunità di «valorizzare gli organismi di rappresentanza per quanto attiene al confronto sulle questioni che concernono il rapporto d'impiego»;

          3) inoltre, si apportano alcuni correttivi alla riserva di legge contenuta all'articolo 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, che - contrariamente a quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, lettera f), della presente proposta di legge - si estendeva anche all'organizzazione delle strutture e alle norme sui procedimenti disciplinari;

          4) infine si vuole sottolineare quanto già detto a proposito degli aspetti finanziari della proposta di legge. Per garantire pienamente un reale riconoscimento della specificità del comparto è infatti necessario che la previsione della quantificazione dell'onere derivante dall'attuazione delle procedure di negoziazione e di contrattazione sia inserita con un'apposita norma nella legge finanziaria.

      La proposta di legge nasce dalla convinzione che occorra assumere una iniziativa decisa per dare una risposta alle aspettative di questa categoria di lavoratori pubblici. Ma chiediamo che questa risposta non sia soltanto «di facciata», che non si esaurisca nella approvazione, pure importante ma non sempre incisiva, di ordini del giorno, e che eviti soluzioni episodiche ed improvvisate. Ciò si ottiene garantendo uno speciale trattamento giuridico in favore di coloro che rischiano la vita per la difesa e la sicurezza delle istituzioni e di tutti i cittadini.
      Pertanto si invita il Parlamento a rispondere sollecitamente ad un'esigenza largamente avvertita, fra i diretti interessati come nei settori più ampi della pubblica opinione, nonché in più occasioni prospettata dalle forze politiche e dalle rappresentanze parlamentari.

 

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